Premessa
Con la Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), la soglia di ricavi o compensi per aderire al regime forfettario è stata elevata da Euro 65.000 ad Euro 85.000.
Requisiti di accesso
Il regime è applicabile alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni aventi i seguenti requisiti :
| REQUISITI DI ACCESSO | |
| Fino al 31.12.2022 | Dal 01.01.2023 |
| Ricavi e compensi non superiori ad Euro 65.000 nell’anno precedente ragguagliati ad anno | Ricavi e compensi non superiori ad Euro 85.000 nell’anno precedente ragguagliati ad anno |
| Spese sostenute per lavoro dipendente e assimilati non superiori ad Euro 20.000 nell’anno precedente | Invariato |
Chi non può accedere al regime agevolato
Il regime non è applicabile alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni che si trovano nelle seguenti condizioni :
| PRINCIPALI CAUSE OSTATIVE |
| Utilizzo regimi speciali IVA |
| Residenza fiscale all’estero (con eccezioni) |
| Cessione di fabbricati o mezzi di trasporto nuovi in via esclusiva o prevalente |
| Possesso di partecipazioni in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari |
| Possesso di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in s.r.l. o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal professionista |
| Esercizio dell’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano in essere rapporti di lavoro nei due anni precedenti o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili |
| Possesso nell’anno precedente di redditi di lavoro dipendente o assimilati per un importo superiore ad Euro 30.000; la soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato |
Durata
Il regime non ha limiti di durata. Ciò significa che se ne può beneficiare fino a quando vi siano le condizioni previste per la sua applicazione. Nel caso di perdita dei requisiti, con conseguente fuoriuscita dal regime agevolato, è possibile aderirvi nuovamente nel momento in cui gli stessi vengano riacquisiti.
La fuoriuscita dal regime è immediata nel caso in cui, in corso d’anno, i ricavi o i compensi percepiti superino Euro 100.000.
Effetti ai fini IRPEF
Il reddito imponibile è determinato applicando all’ammontare dei compensi percepiti uno specifico “coefficiente di redditività”, differenziato in base all’attività svolta, Dal reddito imponibile possono essere dedotti solo i contributi previdenziali versati alla Cassa di appartenenza in ottemperanza a norme di legge. Ad eccezione dei contributi previdenziali, quindi, il professionista non potrà dedurre nessun altro onere o spesa effettiva. Per i professionisti, il coefficiente di redditività è pari al 78%.
Il reddito imponibile, così determinato, viene tassato all’aliquota del 15% oppure al 5% per i primi 5 anni dall’inizio dell’attività al ricorrere di particolari condizioni. Si tratta di un’imposta “unica” che sostituisce l’IRPEF, le addizionali regionali e comunali e l’IRAP.
Sui compensi fatturati, il professionista non deve applicare la ritenuta d’acconto. Per evitare tale trattenuta deve indicare in fattura la seguente dicitura : “esente da ritenuta ai sensi dell’art.1, commi 54 – 89, della Legge n. 190/2014”.
Gli acconti e il saldo dell’imposta sostitutiva dovuta sono versati con le modalità ed entro i termini ordinari stabiliti per il versamento degli acconti e del saldo IRPEF.
Contributi cassa
Ai fini previdenziali, i professionisti in regime forfettario sono tenuti a comunicare alla cassa – mediante il “Modello Dich” per ciascun anno d’imposta – i dati dichiarati nel quadro LM del “Modello Redditi Persone Fisiche” (sezione II, righi da LM22 a LM27, colonna 5, al netto delle eventuali perdite sostenute in anni precedenti riportate nel rigo LM37, colonna 5).
Semplificazioni
I contribuenti in regime forfettario non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte, ad eccezione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Ai fini delle imposte dirette, vige l’esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di conservazione dei documenti.
I contribuenti sono esclusi dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (“ISA”).
Ai fini IVA, il contribuente emette fatture senza applicazione dell’imposta ed è esonerato dai relativi adempimenti (registrazioni, liquidazioni periodiche, dichiarazioni IVA); di converso, non ha diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti.
Obbligo di fattura elettronica
Dal 1° Luglio 2022, la fatturazione elettronica è obbligatoria per i soggetti che nell’anno precedente (2021) abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a Euro 25.000. A partire dal 1° Gennaio 2024 è obbligatoria per i restanti soggetti.
In fattura, nel file xml va specificato il codice RF19 che identifica il regime forfettario riportando il codice natura N2.2.
Imposta di bollo
Le fatture scontano l’imposta di bollo di Euro 2,00 se di importo superiore ad Euro 77,47.
L’importo dell’imposta di bollo, se addebitato in fattura al cliente, assume natura di ricavo o compenso, concorrendo al limite d’accesso e permanenza nel regime e al reddito imponibile (Agenzia delle Entrate – Risposta ad Interpello n.428/2022). Pertanto, anche l’imposta di bollo – costituendo parte del ricavo o compenso – dovrà concorrere alla formazione della base imponibile del contributo integrativo previdenziale
| Fatturazione tipo | |
| Compenso | Euro 1.000,00 |
| Imposta di bollo | Euro 2,00 |
| Contributo cassa di previdenza 4 % | Euro 40,08 (se bollo addebitato in rivalsa ) |
| Totale documento (a pagare) | Euro 1.042,08 |
| Aliquota IVA | 0.00 |
| Natura operazione | N2.2 |
| Regime Fiscale | RF19 |

